Genna Luas: una questione di ambiente, salute e democrazia partecipata

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iRS – indipendéntzia Repúbrica de Sardigna, in merito alla prevista Conferenza di Servizi del 13 gennaio prossimo relativa alla richiesta da parte della Portovesme Srl controllata della multinazionale Glencore S.p.A. per ampliamento della discarica in località Genna Luas nel territorio comunale di Iglesias richiama le amministrazioni locali ed in particolare il Sig. Sindaco, la Giunta e l’intero Consiglio Comunale di Iglesias al rispetto di quanto previsto dalle leggi statali e degli statuti comunali in essere.

In particolare si richiamano i Signori Consiglieri al dovuto ricorso alla DEMOCRAZIA PARTECIPATA, termine ampiamente usato nella recente campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione cittadina iglesiente.

iRS – indipendéntzia Repúbrica de Sardigna ritiene doveroso che decisioni importanti come la tutela dell’ambiente e della salute per l’intera cittadinanza debbano necessariamente essere oggetto di consultazione democratica estesa a tutti i cittadini iglesienti attraverso l’istituzione di un referendum popolare consultivo auspicando così l’applicazione dei principi emanati dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” all’ Art. 8, comma 3 e dall’art. 15 dello Statuto Comunale di Iglesias.

Legge 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”

– Articolo 8 – Partecipazione popolare

” 3. Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della popolazione nonche’ procedure per l’ammissione di istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi e devono essere, altresi’, determinate le garanzie per il loro tempestivo esame. Possono essere, altresi’, previsti referendum anche su richiesta di un adeguato numero di cittadini. ”

Statuto Comunale di Iglesias

ARTICOLO 15

(Referendum)

1. Il consiglio comunale può deliberare con deliberazione approvata dai due terzi dei consiglieri

assegnati, di sottoporre a referendum consultivo rilevanti questioni riguardanti materie di esclusiva

competenza comunale, ad eccezione:

a) di quelle riguardanti il bilancio comunale, tributi locali e tariffe, rette, contributi ed altri

prelievi;

b) di quelle relative all’esecuzione di norme statali e/o regionali;

c) di quelle già sottoposte a referendum nel corso del mandato consiliare;

d) di provvedimenti riguardanti singoli soggetti;

e) provvedimenti inerenti all’assunzione di mutui ed all’emissione di prestiti obbligazionari;

f) provvedimenti relativi ad acquisti e alienazioni di immobili, permute, appalti e concessioni.

2. Il referendum può essere altresì richiesto da un quinto dei consiglieri o da un comitato promotore costituito da non meno venti cittadini elettori.

3. In tal caso la richiesta di referendum è sottoposta al giudizio di ammissibilità di una

commissione tecnica di garanzia composta dal pretore, dal difensore civico e dal segretario

generale del comune.

4. La commissione formula il proprio insindacabile giudizio valutando:

a) l’ammissibilità per materia;

b) il riscontro sulla chiara formulazione del quesito referendario.

5. Dalla pubblicazione del giudizio all’albo pretorio, il comitato ha tempo 45 giorni per la raccolta di

almeno 2000 firme di cittadini elettori, la cui regolarità è accertata dal segretario generale del

comune.

6. Il referendum dovrà aver luogo entro 60 giorni dalla presentazione della firma.

a) Le norme di attuazione del presente istituto sono demandate ad apposito regolamento.

b) Se il referendum interviene su materie oggetto della formazione di un atto amministrativo, il

suo risultato costituisce parere obbligatorio non vincolante e fa parte del procedimento

amministrativo.

c) Il referendum è valido qualora abbiano votato almeno il 40% degli elettori aventi diritto.

iRS – indipendentzia Repubrica de Sardigna

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