Illegittimo il ricorso dello Stato Italiano, l’articolo 8 va applicato

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Nella sentenza della Corte Costituzionale depositata il 20 aprile scorso viene riconosciuta l’illegittimità del ricorso dello Stato Italiano nei confronti della Regione Sardegna sull’immediata applicazione del nuovo articolo 8 dello Statuto Regionale.

La notizia in Sardegna è colpevolemente passata in sordina e cercarla nel sito della RAS è tempo sprecato. In compenso il Presidente della Regione Cappellacci dice:

“La sentenza della Corte Costituzionale rinforza la rivendicazione della Sardegna e conferma la bontà delle scelte operate dalla Regione”.

Nel lontano 2004, iRS, denunciava che lo Stato Italiano doveva alla Sardegna una cifra intorno ai 10 miliardi di euro. Tale cifra successivamente ridimensionata a 5 miliardi “grazie” ad un accordo tra l’allora Presidente del Consiglio Italiano Prodi ed il nostro ex Presidente Soru sarebbe dovuta essere versata a rate dallo Stato Italiano, a rate di 800 milioni per anno.

Come contropartita, la Regione avrebbe avuto maggiori entrate inserendo però per intero nel proprio capitolo spese voci importanti quali la sanità regionale.

iRS, come tutti i Sardi, attende che l’impegno dello Stato Italiano sia onorato. Che le nostre tasse siano restituite ai leggitimi fruitori: i cittadini della Sardegna.”

L’articolo 8 dello Statuto Sardo cita testualmente:

Le entrate della regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse nel territorio della regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell’energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative percette nel territorio della regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni riscosse nel territorio della regione; d) dai nove decimi dell’imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell’imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione;

f) dai nove decimi del gettito dell’imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall’ISTAT;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i princìpi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici.  Nelle entrate spettanti alla regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a fattispecie tributarie maturate nell’ambito regionale, affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del territorio della regione.

Guarda la sentenza: http://irs.altervista.org/pdf/GIUDIZIODILEGITTIMITACOSTITUZIONALE03042012.pdf

iRS – TzdE Fiscalità, Credito e Contabilità Pubblica.

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