Con la sentenza n. 199 del 16 luglio 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittimi gli articoli 8 comma 2 e 18 della Legge Regionale n. 25/2012, recanti disposizioni in materia di localizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonte eolica in ambito costiero e di proroga di efficacia dei titoli di concessione per le attività estrattive. Questo provvedimento avvalora le preoccupazioni che iRS aveva espresso in merito alle politiche che il governo Cappellacci portava avanti in ambito paesaggistico ed energetico e che ora rischiano di trascinare la Sardegna in un problematico vuoto normativo, lasciando campo aperto alla speculazione.
Entrando nel merito della prima disposizione, i giudici hanno sottolineato come questa fosse in contrasto con il D.M. 10 Settembre 2010 e il D.Lgs. 387/2003 per i quali le linee guida indicano “criteri e principi che le Regioni devono rispettare al fine di individuare le zone nelle quali non è possibile realizzare gli impianti alimentati da fonti di energia alternativa, limitando, pertanto, l’intervento del legislatore regionale all’individuazione di puntuali aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità di cui all’allegato 3 (paragrafo 17) del d.m. del 2010″ , a differenza di quanto legiferato dalla Regione che, individuando i siti idonei alla localizzazione degli impianti eolici in ambito costiero ha escluso, senza alcuna ragione, il resto del territorio per il quale la competenza normativa è di tipo paesaggistica. Solo attraverso motivate scelte di pianificazione paesaggistica infatti, la Regione (grazie alle competenze proprie delle Regioni autonome) avrebbe potuto dare disposizioni in merito alle aree idonee all’installazione.
Si tratta quindi di un chiaro errore procedurale che il governo Cappellacci si è poi trascinato fino alla redazione del Piano Energetico Ambientale Regionale, approvato al termine del mandato, il quale analizza gli scenari futuri possibili per le fonti rinnovabili, sulla base di un apparato normativo viziato dall’illegittimità.
E’ per tale ragione che iRS, attraverso il proprio Consigliere Gavino Sale, ha presentato una interrogazione all’Assessore della Difesa dell’Ambiente e all’Assessore dell’Industria per verificare immediatamente le conseguenze di tale sentenza sulle concessioni di produzione di energia da fonte eolica in Sardegna, ai fini di evitare ulteriori speculazioni a danno dell’ambiente, del paesaggio e delle popolazioni locali.
iRS insiste nel sottolineare l’importanza dello sviluppo delle fonti di energia rinnovabili in un’ottica di conversione della produzione energetica in linea con le Strategia Europa 2020, ma è evidente che questo non possa prescindere dall’immediata necessità di definire un apparato normativo efficace che restituisca ai Sardi la piena Sovranità Energetica, avvantaggiando il risparmio energetico, le microproduzioni e l’autoconsumo. Allo stesso tempo, anche a causa della recente sentenza, sarà necessario che questi strumenti crescano e si allineino alla più ampia visione del Piano Paesaggistico, facendo sì che finalmente, dopo tanti anni, la Sardegna possa riprendere la strada verso uno sviluppo sostenibile e compatibile con un patrimonio ambientale e paesaggistico unico al mondo.
iRS – indipendentzia Repubrica de Sardigna